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sabato 8 febbraio 2014

DECRETO SVUOTA CARCERI E POLITICA CRIMINALE

STANNO PRENDENDO IN GIRO I CITTADINI

                                                     

Il 23/12/2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n 146 ed ha ad oggetto soprattutto la situazione dei detenuti. Da quanto si apprende, il Decreto è mirato apparentemente a tutelare il diritto, sacrosanto, alla loro dignità. Il “succo del Decreto” prevede:
Ampliamento a 75 giorni per ciascun semestre la riduzione per la liberazione anticipata, in un arco di tempo compreso tra il 1 gennaio 2010 e il dicembre 2015; stabilizzando l'istituto della esecuzione della pena presso il domicilio prevista dalla legge n. 199 del 2010.  (La liberazione anticipata prima del Decreto di cui stiamo parlando prevedeva 60 giorni di sconto di pena ogni 6 mesi di pena scontata per il detenuto o il condannato agli arresti domiciliari).
Norme di attuazione della Legge Bossi Fini sull’immigrazione (snellimento delle procedure di identificazione degli immigrati irregolari ai fini dell’espulsione).
Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della liberta' personale.
Ampliamento delle possibilita' di utilizzo del cosiddetto braccialetto elettronico nel luogo di dimora e per la detenzione domiciliare.
Tale Decreto Legge è stato approvato dalla Camera dei Deputati ed ora manca l’ok del Senato.
Il Movimento 5 stelle si è opposto alla conversione in Legge del Decreto.
Ed  è chiaro il motivo: siamo di fronte all’ennesimo provvedimento in tema di Giustizia che, attraverso decisioni deboli nei contenuti ma condivisibili in linea generale (vedi il Garante Nazionale per i diritti delle persone detenute), non risolve il problema delle carceri e lascia dei seri dubbi sul vero scopo del provvedimento: usciranno infatti dalle carceri numerosissimi detenuti. Si è in attesa di conoscere il nome di quei detenuti che a causa di questo provvedimento termineranno la permanenza in carcere o presso il proprio domicilio.

Per chi fosse interessato alle politiche criminali possibili che uno Stato può decidere di adottare, si può fare una breve descrizione:
la pena  è la“sofferenza” che il cittadino condannato deve scontare in violazione di norme atte alla tutela della convivenza civile. Da millenni, tecnici illuminati del diritto, studiosi, criminologi e sociologi si sono espressi nelle pubblicazioni di decine di saggi, relazioni e provvedimenti legislativi per risolvere il problema della pena.
Apparentemente molto semplice, il problema della pena non lo è affatto e, è evidente, non può prescindere da una delle grandi malattie della società: la criminalità; è ovvio che se non ci fossero criminali, non ci sarebbe la necessità di prevedere delle pene!
Procedendo con ordine, si può affermare che, prima di tutto, la pena può essere definita etimologicamente,  come una sofferenza (la parola italiana deriva dalla parola latina poena che significa “sofferenza”).
Questo significato è, dal punto di vista del cittadino, del tutto comprensibile e condivisibile: si ritiene giusto che un omicida debba essere punito e debba soffrire per un comportamento miserabile, perché egli ha posto fine alla vita di un’altra persona. Se non ci fossero pene previste per determinati comportamenti, molto probabilmente ognuno si potrebbe comportare come crede calpestando la libertà e persino la vita altrui.
Questo concetto, che appare così semplice, in effetti non lo è!
Da millenni, i più famosi governanti e tecnici del diritto, oltre che studiosi, criminologi, sociologi si sono combattuti a colpi di saggi, relazioni e provvedimenti legislativi per risolvere il problema della pena. Questo problema, è evidente, non può prescindere da una grande malattia della società: la criminalità.
Se non ci fossero criminali, non ci sarebbe il motivo di prevedere delle pene per chi commette un reato!
Vi sono tre grandi correnti di pensiero che descrivono il modo con cui uno Stato può porre in essere una politica criminale. Per politica criminale si intende il modo con cui uno Stato, o meglio, i suoi governanti, decidono di creare delle Leggi intese a ridurre il numero dei crimini e per quelli già commessi, il modo in cui debbano essere puniti i colpevoli. Il discorso è molto complesso, ma proveremo sinteticamente a delinearne i punti fondamentali.
Esiste prima di tutto una teoria che viene chiamata retributiva. Questa teoria è la più antica e la meno evoluta (ma non è stato dimostrato che sia più o meno efficace delle altre due). Si tratta della ben nota “legge del taglione”(occhio per occhio, dente per dente). Estremizzando il concetto si può fare un esempio: se una persona ruba un bene di proprietà di altri deve essere punita col taglio della mano. Se una persona uccide un’altra persona deve essere messa a morte.
Esiste poi una seconda teoria, quella della prevenzione generale negativa intesa come deterrenza, o intimidazione. Lo Stato, sceglie una politica criminale basata sulla paura producendo delle Leggi che prevedono pene molto aspre anche per reati minori in modo tale che un potenziale criminale, dovendo decidere se commettere un reato o meno, possa essere intimidito da queste pene. La pena di morte è un classico esempio di politica criminale basata sulla prevenzione generale negativa.
Infine, esiste una terza teoria, quella della prevenzione generale positiva. Quest’interessante teoria sulla pena si discosta dalle altre due in maniera piuttosto decisa. Si tratta di prevedere, con la politica criminale, delle pene che facciano confluire i consensi dei cittadini verso i valori che lo Stato ritiene fondamentali. Esempio: non può essere prevista la pena di morte se si sceglie una politica criminale basata su questa teoria, perché la vita è un valore universale assoluto e nemmeno lo Stato non può prendersi il potere di toglierla in nessun caso.  
In questo paese la politica criminale è stata per decenni incerta e confusionaria.
Questo Decreto “svuota carceri” ne è l’ennesima dimostrazione”. I governi in Italia per decenni si sono alternati, presentando proposte di Legge che da un lato ponevano in essere pene più severe in astratto, dall’altro prevedevano periodicamente indulti, condoni e norme per accorciare il periodo di detenzione dei condannati.
Non c’è stata, in altre parole, una politica criminale coerente e univoca. Sembra che gli scopi  delle amministrazioni che si sono alternate negli anni siano cambiati di continuo. Con questo metodo non si può affrontare il problema del crimine ma si prendono solamente in giro i cittadini.

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