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giovedì 30 maggio 2013

LA CORTE COSTITUZIONALE DA RAGIONE AL COMITATO DI S.MARIA ROSSA- IL TAR UMBRIA NON SE NE ACCORGE E RIGETTA IL RICORSO

LA CORTE COSTITUZIONALE DA RAGIONE AL COMITATO DI S.MARIA ROSSA- IL TAR UMBRIA NON SE NE ACCORGE E RIGETTA IL RICORSO


La Corte costituzionale da ragione al Comitato di S.Maria Rossa- Il Tar Umbria non se ne accorge e rigetta il ricorso

Il comitato (ex No Maxistalla) in "guerra" contro il Comune di Perugia ora spera nella Provincia

Con la sentenza n.93 del 20 maggio scorso la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge regionale delle Marche nella parte in cui escludeva dalla valutazione di impatto ambientale i progetti di impianti per le energie rinnovabili in base al solo criterio dimensionale senza considerare tutti gli altri criteri dettati dalla direttiva 2009/92/UE (cumulo con altri progetti, utilizzazione di risorse naturali, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi ambientali, localizzazione e impatto sull’area geografica e densità della popolazione interessata).
Nelle Marche, ma anche in Umbria dove vige una normativa identica, il limite dimensionale sopra il quale scattava l’obbligo di sottoporre il progetto alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è stato fissato in 1 Mwh. In forza di tale previsione normativa è così accaduto che la gran parte dei proponenti la costruzione di impianti a biomasse ha presentato progetti di potenza pari a 999 Kwh al solo ed evidente scopo di evitare la valutazione di impatto ambientale.
Il Comitato di S. Maria Rossa (ex NO-Maxistalla) ha presentato il ricorso al TAR Umbria contro l’autorizzazione rilasciata dal Comune di Perugia alle Opere Pie Riunite, segnalando, tra gli altri motivi, proprio il fatto che il progetto di potenza pari a 999 Kwh era posto in violazione o elusione della direttiva 2009/92/UE e della valutazione di impatto ambientale.
Il TAR Umbria con sentenza n.303 del 23 maggio scorso, pur riconoscendo la legittimazione ad agire da parte del Comitato, ha ignorato la sentenza della Corte costituzionale e ritenuto infondato lo specifico motivo di contestazione proposto dal Comitato ed ha rigettato il ricorso. La sentenza del TAR Umbria è quindi censurabile perché non ha tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale, ma anche perché ha erroneamente rigettato gli altri pur importanti e decisivi motivi di ricorso.
“Siamo fermamente convinti della fondatezza delle nostre ragioni come dimostra anche la sentenza della Corte Costituzionale ed il Comitato per la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini (ex NO-Maxistalla) continuerà a battersi per il rispetto della legalità e dei diritti dei cittadini in tutti i gradi di giudizio possibili” dichiara Stefania Minestrini Presidente del Comitato che aggiunge: “purtroppo questa vicenda continua ad alimentare la sfiducia dei cittadini nelle Istituzioni incapaci di svolgere quel necessario controllo di legittimità dell’agire delle amministrazioni locali che i cittadini chiedono.  Ci auguriamo che almeno la Provincia nella prossima conferenza istituzionale si esprima nel rispetto della legge e delle istanze dei cittadini”.
Stefania Minestrini
Presidente del Comitato per la tutela dell’ambiente e la salute dei cittadini (ex NO-Maxistalla)

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